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C.R.A.L.
DIPENDENTI REGIONE SICILIA PROVINCIA DI ENNA
articolo 1
In
armonia con quanto disposto dall’art. 11 dello Statuto dei
Lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) è costituito il
“C.R.A.L. Provinciale Dipendenti Regione Sicilia di Enna”,tra i
dipendenti in servizio ed in quiescenza dell’Amministrazione
Regionale, aventi sede di servizio e/o residenza nella provincia di
Enna.
Il
C.R.A.L. ha sede attualmente in Enna via S. Chiara n.2
articolo
2
L’associazione
è apartitica ed apolitica e non ha fini di lucro, ma si proprone di
promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione degli
associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo
libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità.
Sono
di competenza del Circolo le attività di carattere ricreativo,
culturale, artistico, turistico, sportivo ed assistenziale che
concorrono a dare un contenuto finalistico all’impiego del tempo
libero dei lavoratori. Sono altresì incluse nella competenza del
C.R.A.L. le attività di carattere assistenziale riguardanti
convenzioni con Società ed Enti Pubblici e Privati.
L’associazione
potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati collaborazione
per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo; in
particolare potrà esercitare tutte quelle competenze eventualmente
attribuite dall’Amministrazione R regionale compatibili con le
finalità istituzionali dell’associazione.
Potranno
essere esercitate dal C.R.A.L. competenze attribuite
dall'Amministrazione Regionale e compatibili con le finalità
istituzionali del Circolo.
II
C.R.A.L. potrà organizzare e gestire, in proprio o a mezzo di gestori
privati convenzionati, Cooperative di consumo fra gli associati.
II
C.R.A.L. potrà, pertanto, porre in essere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari e finanziarie che il consiglio Direttivo riterrà
utili ed opportune al fine di dotare i propri soci dei mezzi e delle
attrezzature necessari per il perseguimento degli scopi sociali.
articolo
3
II
C.R.A.L. Provinciale è un’Associazione dotata di autonomia. Fermi
restando il suo carattere di Associazione libera, 1’autogoverno e la
diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo le norme
di cui all'art.36 e segg. del C.C., aderisce obbligatoriamente al
C.R.A.L. Regionale Dipendenti Regione Sicilia, ed è tenuto a seguirne
le direttive di carattere generale, a partecipare ai programmi
regionali e nazionali di competenza dello stesso, a fornire a
richiesta o su .selezione proprie rappresentanze o singoli
rappresentanti per la costituzione di rappresentative regionali, a
partecipane nei limiti del proprio bilancio alle spese sostenute dai
C.R.A.L. Regionale per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali,
secondo le misure all’uopo stabilite dal Consiglio Direttivo
Regionale, ad eseguire i deliberati del Collegio Regionale dei
Probiviri sui ricorsi proposti dai propri soci ai sensi del successivo
art.23.
articolo
4
La
qualifica di socio si consegue, per libera scelta, con l’iscrizione
al circolo
I
soci si distinguono in: soci effettivi e soci aggregati.
Sono
soci effettivi tutti i dipendenti di cui all’art.1 che facciano
richiesta di iscrizione e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo
ai sensi del successivo art.12.
Sono
soci aggregati:
a)
gli orfani ed il coniugo superstite dei dipendenti di
cui all’art.1, già soci effettivi;
b)
gli appartenenti al nucleo famigliare dei soci
effettivi.
articolo
5
Lo
Status di
“Socio” del Circolo comporta l'incondizionata .accettazione del
presente Statuto ed è subordinato al pagamento della quota sociale
annuale.
articolo
6
Tutti
i Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di fruire
delle attrezzature a disposizione del Circolo. Parimenti possono
partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le
provvidenze attuate dai Circolo nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio
La
richiesta di iscrizione comporta automaticamente, ai sensi del
presente statuto, un mandato al legale rappresentante del C.R.A.L.
di richiedere a nome e per conto dello stesso socio, i contributi
previsti dal programma assistenziali annuale a favore dei dipendenti
regionali, nonché delega lo stesso legale rappresentante a
riscuotere i contributi relativi.
articolo
7
Nella
sede del circolo e vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione
che, sotto qualsiasi forma, persegua scopi di propaganda politica.
articolo
8
Sono
organi del Circolo:
a)
L'Assemblea dei Soci;
b)
Il
Consiglio Direttivo Provinciale;
c)
II Presidente;
d)
Il Collegio Sindacale.
articolo
9
L'Assemblea
dei Soci è composta da tutti i soci effettivi in regola con il
pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea
dei Soci è il massimo organo deliberante. Essa si riunisce
ordinariamente almeno una volta all'anno ed in via Straordinaria, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero su
'richiesta di 1/5 (un quinto) dei soci di cui al primo comma. Le
assemblee sono valide, in prima convocazione, se sono presenti 2/3
(due terzi) dei soci di cui al primo comma, ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei partecipanti con diritto di voto.
La
convocazione si effettua mediante avviso affisso nelle apposite
bacheche in tutti i posti di lavoro e nella sede sociale
Circolo almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Gli
avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e l’ora della prima
e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare. La
seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della
prima.
L’Assemblea
delibera, in prima convocazione a maggioranza assoluta del 50%
(cinquanta per cento) più uno dei soci presenti e/o rappresentati, in
seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti e/o
rappresentati.
Ciascun
partecipante potrà rappresentare solamente non più di due altri
soci.
Il
segretario dell’Assemblea redige il verbale dei lavori, che
sottoscrive unitamente al Presidente dello stesso organo.
articolo
10
L’Assemblea
dei soci delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno
inerenti l’attività del Circolo.
Sono
compiti dell’Assemblea:
a)
eleggere il proprio Presidente e il Segretario:
b)
eleggere i membri effettivi del Consiglio Direttivo e
del Collegio Sindacale;
c)
approvare i programmi annuali di attività, i bilanci
preventivi ed i conti consuntivi.
Perché
le deliberazioni siano valide è necessario seguire i dettami
dell’art.9
articolo
11
Il
Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Esso
è così composto: da cinque a nove rappresentanti eletti fra i soci
effettivi in servizio presso gli uffici centrali e periferici
dell’Amministrazione Regionale o in quiescenza secondo le seguenti
indicazioni: cinque rappresentanti fino a trecento soci regolarmente
iscritti; sette rappresentanti fino a cinquecento soci regolarmente
iscritti; nove rappresentanti oltre i cinquecento.
Fra
i suddetti consiglieri, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente,
il Vicepresidente, l’Economo ed il Segretario.
Il
Presidente potrà costituire, con soci di fiducia, il proprio ufficio
di Segreteria Provinciale composta da tre a cinque membri in relazione
al numero complessivo dei soci del C.R.A.L..
Il
Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al mese. Nessun
compenso è dovuto ai consiglieri per l’attività da loro svolta,
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente
documentate.
articolo
12
Il
Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione del
Circolo.
Approva
l’ammissione di nuovi Soci e accetta le dimissioni presentate da
propri iscritti.
Approva
i regolamenti interni ed elabora i programmi annuali di attività,
predispone il bilancio preventivo, nonché il rendiconto consuntivo e
la relazione sulla attività svolta.
E’
responsabile nei confronti dei Soci del regolare funzionamento del
Circolo nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei
beni immobili e mobili di sua pertinenza. Adotta i provvedimenti
disciplinari nei confronti dei Soci e ne
cura la regolare esecuzione.
Ha
la facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre
organizzazioni che perseguono fini similari.
Il
Consiglio Direttivo, qualunque sia il numero dei presenti, si intende
validamente costituito e può esercitare tutte le attribuzioni
previste dai presente Statuto e dai regolamenti, a maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Nell’ambito
dei programmi di attività approvati dal Consiglio Direttivo lo stesso
può nominare responsabili di settori, che curino il perseguimento dei
fini generali e particolari connessi alle attività di loro
specifica competenza.
Nell’espletamento
di tali funzioni su indicazione o su autorizzazione del Consiglio
Direttivo possono avvalersi, della collaborazione di altri soci. Tali
nomine sono sempre a tempo determinato e strettamente connesse ai
singolo programma di attività approvato.
II
Consiglio Direttivo può istituire, ove lo ritenga necessario,
Sezioni Zonali, nominando un fiduciario di zona e nominare altresì
fiduciari aziendali presso ciascun ufficio o dipendenza.
articolo
13
II
presidente del Consiglio Direttivo e anche il Presidente del Circolo e
come tale ha la rappresentanza legale dello stesso. Convoca il
Consiglio Direttivo e dispone per l’esecuzione dei deliberati degli
altri Organi del Circolo.
Adotta
i provvedimenti indifferibili ed urgenti, sottoponendo alla ratifica
del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile
E'
responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto
del Circolo, firma gli atti che impegnano finanziariamente il
Circolo stesso.
articolo
14
II
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri dei Presidente.
Per
atti, operazioni o compiti
determinati, indicati dal Consiglio Direttivo, può svolgere le
funzioni di Consigliere Delegato con .ampi poteri di firma
articolo
15
L’Economo
provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese
queste; queste ultime dovranno essere disposte con firma abbinata del
Presidente.
Tiene
in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e provvede ad
aggiornare il libro degli inventari e le altre scritture contabili.
E’
responsabile della tenuta dei conti.
Nell’espletamento
di tali compiti può avvalersi, sotto la propria responsabilità della
collaborazione di altri soci, che andranno a comporre l’Ufficio
Economato.
articolo
16
II
Segretario cura in particolare il libro dei Soci, provvede a1 disbrigo
della corrispondenza e redige il verbale del Consiglio
Direttivo.
Attende
a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti
interni o affidate con deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Qualora
lo richieda il volume di. affari trattati, i.l Segretario può essere
posto a capo di un ufficio di segreteria.
articolo
17
IL
Collegio Sindacale è costituito da membri effettivi e due supplenti
eletti, secondo le modalità di cui all’art.11, fra i soci effettivi
o fra persone che abbiano i requisiti per esserlo e da un
rappresentante sindacale unitariamente designato dalle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale e
rappresentate nel C.N.E.L.
Qualora
l’Amministrazione Regionale individui con provvedimento tali
confederazioni si atterrà strettamente alle medesime indicazioni.
Nel
caso in cui le confederazioni sindacali di cui sopra non pervengano ad
una designazione unitaria,
il Consiglio Direttivo sceglierà il membro mancante del Collegio
Sindacale fra tutti i Soci designati dalle varie Confederazioni aventi
titolo.
II
Collegio Sindacale elegge nel suo seno il proprio presidente a
maggioranza assoluta fra tutti i
mèmbri effettivi.
Qualora
non si raggiunga una maggioranza la Presidenza del Collegio spetterà,
di diritto, al socio più anziano di età fra i mèmbri elettivi.
Il
Collegio Sindacale esplica le funzioni attribuite dall’art.2403
del C.C. al Collegio Sindacale delle Società per Azioni.
In
particolare, ha il compito di verificare la contabilità e la cassa,
di esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli
con apposita relazione da sottoporre all’Assemblea .
Il
Collegio Sindacale resta in carica tre anni e i suoi membri sono
rieleggibili.
articolo
18
Le
elezioni per il Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale sono
indette e regolamentate secondo guanto stabilito dal presente
articolo.
a)
Il
Consiglio Direttivo uscente del C.R.A.L. nomina il Presidente
componenti il Comitato Elettorale che fungerà da seggio elettorale;
in relazione al numero di soci con diritto di voto il Consiglio
Direttivo uscente può deliberare la nomina di più seggi elettorali;
in tal caso il Comitato Elettorale fungerà da Comitato Elettorale
Centrale;
b)
hanno diritto di voto tutti i soci effettivi iscritti al C.R.A.L. alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente l'elezione, in regola
con il pagamento delle quote sociali.
L’elenco
degli aventi diritto è inviato al Comitato Elettorale a cura del
Consiglio Direttivo uscente;
c)
le votazioni per le suddette elezioni si effettueranno a scheda
segreta.
Ogni
socio può presentare la propria candidatura al Presidente del
Comitato Elettorale nei termini di tempo e con le modalità fissate
dal Consiglio Direttivo dei C.R.A.L.
L’insieme
delle candidature darà luogo ad una lista unica;
d)
Le schede predisposte dai Comitato Elettorale (firmate da due
componenti il Seggio) saranno consegnate agli elettori dal
Presidente al momento della vocazione.
Le
schede votate saranno raccolte in apposite urne sigillate.
Ciascun
socio avente diritto di voto può rappresentare un altro socio previa
delega scritta accompagnata dalla tessera C.R.A.L. del socio
delegante. Non sono valide le deleghe prive della tessera dei
deleganti.
e)
Il Socio effettivo esprimerà il proprio voto indicando i
nominativi dei candidati prescelti. Il numero delle
preferenze previsto in ciascuna scheda elettorale sarà: (Consiglio
Provinciale) di due per i consigli che a termini dell’art.11
prevedono 5 mèmbri elettivi; di tre per i consigli che prevedono 7
mèmbri elettivi; di 4 per i consigli che prevedono 9 membri elettivi.
(Collegio Sindacale i due.
f)
Al Presidente del seggio è affidata la disciplina delle operazioni di
voto
g)
Alla carica di membri del Consiglio Direttivo saranno nominati i
candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e in
caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore
anzianità di iscrizione al C.R.A.L. e in caso di ulteriore parità il
candidato più anziano di età.
Avverso
le risultanze dello scrutinio nonché avverso ogni angola fase delle
operazioni di voto è ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni
dalla data di pubblicazione dei risultati presso il seggio elettorale,
al Comitato Elettorale che a giudizio insindacabile, decide in via
definitiva e con procedura immediata
I
ricorsi debbono essere definiti entro dieci giorni a far data dalla
loro ricezione.
articolo
19
Il
Patrimonio del Circolo è
costituito:
a)
da beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
b)
da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni,
lasciti o legati.
Il
Patrimonio del Circolo non può essere destinato ad uso diverso da
quello per il quale è stato costituito o che comunque non rientri fra
gli scopi sociali del C.R.A.L.
articolo
20
Le
entrate sono costituite:
a)
dalle quote sociali;
b)
da elargizioni, lasciti di Enti Pubblici e privati;
c)
da contributi provenienti da Pubbliche Amministrazioni;
d)
da redditi patrimoniali vari;
e)
da proventi vari.
L’ammontare
delle quote sociali viene stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo.
articolo
21
L’esercizio
finanziario decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
articolo
22
I
provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono:
a) richiamo; b) deplorazione; c) sospensione; d) espulsione.
Detti
provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo dopo l’apposita
contestazione al Socio e dopo averne esaminato le controdeduzioni.
Contro
i provvedimenti in parola è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri
Regionale entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Il
giudizio del Collegio è inappellabile.
articolo
23
Le
modifiche al presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea dei Soci
a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.
Perché
tale deliberazione abbia validità è necessaria la partecipazione
alla votazione d almeno 2/3 (due terzi) dei soci effettivi in prima
convocazione, in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza
dei presenti e votanti.
articolo
24
Lo
scioglimento del Circolo viene deliberato dall’Assemblea dei Soci
con il vo favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
In
corso di scioglimento i beni di proprietà del Circolo seguiranno la
destinazione deliberata dall’Assemblea con la maggioranza prevista
dal precedente articolo.
articolo
25
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme che
verranno emanate dal Consiglio Direttivo ed alle norme del Codice
Civile.
articolo
26
Durante
il primo periodo di gestione in C.R.A.L. Provinciale sarà retto da un
Consiglio Direttivo provvisorio, mentre la funzione di controllo sarà
esercitata da un Collegio Sindacale provvisorio.
norme
transitorie
articolo
27
II
Consiglio Direttivo provvisorio ha il compito precipuo di:
a)
stabilire gli opportuni contatti con i competenti Organi
della Regione al fine di assicurarne la partecipazione nelle forme e
con le modalità che saranno concordate;
b)
promuovere ed avviare le attività istituzionale del
C.R.A.L.
c)
nominare il Presidente, i componenti il Comitato
Elettorale del seggio o dei seggi elettorali, che dovranno
presiedere alle votazioni a termini dell'art.18 del presente. Statuto;
d)
convocare, possibilmente entro il. triennio 1992-1995 e
non oltre, l'Assemblea ordinaria per la formale ratifica dello Statuto
definitivo e l'elezione degli Organi Sociali definitivi;
II
Consiglio Direttivo provvisorio proporrà alla prima Assemblea
Generale di apportare allo Statuto tutte le variazioni e modifiche che
si renderanno necessarie.
articolo
28
Il
Consiglio Direttivo provvisorio dell’associazione è comporto da:
un Presidente, un Vice Presidente, un Economo, un Segretario, un
Consigliere.
Il
Collegio Sindacale provvisorio è composto da due Sindaci effettivi e
un supplente e sarà integrato con il rappresentante designato
unitariamente dalle Confederazioni Sindacali con le modalità di cui
all’art.17
norma
finale
articolo
29
Nel
caso in cui, per dimissioni od altra causa, il numero dei componenti
il Consiglio Direttivo Provinciale si riduca al di sotto del 50%
(cinquanta per cento) dei suoi componenti, si procederà allo
scioglimento del Consiglio e si indiranno nuove elezioni, a cura del
C.R.A.L. Regionale.
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